sabato 3 ottobre 2015

Informazione e addestramento


In base all'articolo 36 del decreto legislativo 81/2008, una particolare attenzione va rivolta all'informazione data ai lavoratori relativamente alla sicurezza sul lavoro. L'informazione va data all'inizio dell'attività e contiene informazioni relativamente:

  • alla sicurezza e salute connesse all'attività svolta, 
  • ai rischi specifici a cui è esposto il lavoratore,
  • alle procedure di emergenza sul luogo di lavoro, 
  • alle misure di protezione adottate dall'azienda.

L'informazione va trasmessa verbalmente da parte del titolare dell'azienda o di un suo incaricato, e va riportata in un documento scritto.

Molto più complessi e costosi sono i corsi di addestramento obbligatori. Il tipo e la durata degli addestramenti dipendono dal ruolo all'interno dell'azienda e dalla classe di rischio dell'azienda stessa.

Nella classe di rischio più bassa si trovano il maggior numero di aziende per il commercio al dettaglio e all'ingrosso, i servizi e i pubblici esercizi. Le aziende della produzione alimentare invece presentano un rischio maggiore.

Per quale rischio sia obbligatoria la formazione dipende dall'attività effettivamente svolta, come pure dalle risultanze della specifica valutazione del rischio per ciascun settore di attività. Conseguentemente, un lavoratore che opera in un azienda con classe di rischio media o alta può assolvere una formazione per il rischio basso se svolge esclusivamente attività a basso rischio, quale ad esempio il lavoro amministrativo.

I lavoratori neoassunti devono ricevere la loro informazione e addestramento all'inizio della loro attività, possibilmente prima che inizi a lavorare. Se non è possibile i corsi di formazione possono essere svolti dopo l'assunzione entro 60 giorni dall'inizio dell'attività.